Novità in arrivo per regime impatriati e residenza delle persone fisiche

07 Novembre 2023

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, noto come “Schema di Decreto”, sembra introdurre novità relative alla residenza fiscale per persone fisiche e giuridiche, e significative modifiche alle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati.

In particolare, la riforma introduce un cambiamento importante nelle regole di residenza fiscale per le persone fisiche.

Il criterio civilistico del domicilio viene sostituito da un criterio sostanziale, secondo cui il domicilio è definito come il luogo principale in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari del contribuente, aggiungendo l’importante criterio della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta valido il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi, inclusi i giorni e le frazioni di giorno.

Nella versione attuale dell’articolo, la residenza fiscale è definita considerando l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, il domicilio, o la residenza. Il domicilio e la residenza seguono le definizioni civilistiche del codice civile, indicando rispettivamente la sede principale degli affari e interessi della persona e il luogo di dimora abituale.

L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell’anno diventa un elemento presuntivo, ma soggetto a prova contraria.

La nozione di domicilio si discosta da quella definita dal codice civile ed sarà identificata come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari della persona.

Anche il regime degli impatriati sta per subire significative modifiche con l’approvazione del testo normativo della legge di bilancio 2024. Le novità puntano a restringere l’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale, creando un quadro più selettivo per i beneficiari.

In particolare, sembra che l’agevolazione fiscale sarà esclusa per chi è titolare di reddito d’impresa, mentre verrà confermata per i titolari di reddito di lavoro dipendente, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e lavoro autonomo.

Inoltre, viene introdotta una limitazione quantitativa: l’agevolazione sarà applicabile solo sui primi 600.000 euro di reddito, e la misura dell’agevolazione sarà ridotta dal precedente 70% (90% in casi di trasferimento in alcuni Comuni del Sud Italia) al 50%.

Per quanto riguarda i requisiti di fruibilità del regime, sono previste modifiche significative. I lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi di imposta precedenti al trasferimento nel paese, e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni. Inoltre, l’attività lavorativa deve essere svolta principalmente in Italia, e i lavoratori devono possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Le novità consentiranno ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia di beneficiare di una riduzione del 50% della tassazione, entro il limite di reddito agevolabile di 600.000 euro. Tuttavia, sarà importante che mantengano la residenza fiscale in Italia nei cinque anni successivi per evitare di dover restituire le agevolazioni con interessi.

Sembrerebbe inoltre esser stato chiarito che, il cambio di regole non riguarderà chi acquisirà la residenza anagrafica nel nostro Paese entro il 31 dicembre 2023. Sarà pertanto sufficiente, ai fini dell’applicazione delle “vecchie regole”, il trasferimento della residenza anagrafica entro la fine dell’anno in corso.

Queste modifiche rappresentano un’importante evoluzione rispetto alla precedente normativa (Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e Articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019) e creano un quadro più restrittivo per i beneficiari del “regime impatriati”, pur mantenendo un incentivo fiscale per attirare lavoratori altamente qualificati in Italia.

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