“I nostri esperti sono a disposizione per aiutarvi nella valutazione delle implicazioni fiscali del trasferimento di beni in Italia.”
In base all’art.1, c.96 e seguenti della Legge di Bilancio 2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, sono state introdotte importanti novità in materia di tassazione dei trasferimenti indiretti (mediante cessione di partecipazione) di beni immobili italiani, in linea con quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, dello strumento multilaterale dell’OCSE (MLI).
Background
In Italia, le persone fisiche non residenti e le società non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sono tassate separatamente su redditi di fonte italiana. I redditi e le plusvalenze da beni immobili sono generalmente imponibili in Italia se l’immobile si trova in Italia, con alcune eccezioni relative alle plusvalenze realizzate dopo un periodo minimo di possesso. Le plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni in enti residenti in Italia sono generalmente tassate attraverso un’imposta sostitutiva del 26%. Tuttavia, non vi è alcuna tassazione in Italia per le cessioni di società quotate o se il cedente è residente in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
L’introduzione della “Land-rich clause” in Italia
In questo contesto, la Legge di Bilancio 2023 ha sostanzialmente riportato il contenuto dell’articolo 9, comma 4, dell’MLI nella legislazione italiana, introducendo importanti modifiche all’art. 23 del Tuir. In base alle nuove disposizioni, le plusvalenze realizzate da persone fisiche e giuridiche non residenti derivanti dalla vendita di partecipazioni in società ed enti non residenti sono imponibili in Italia se, in qualsiasi momento nei 365 giorni precedenti la cessione, il valore delle partecipazioni derivava per più del 50 per cento direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia.
L’impatto della nuova normativa per gli investitori non residenti (persone fisiche ed entità)
La nuova disposizione ha un impatto immediato sugli investitori residenti in Paesi con trattati sulla doppia imposizione che includono già una ” Land-rich clause” in linea con l’MLI. Inoltre, le disposizioni hanno anche un impatto diretto sugli investitori stranieri residenti in Paesi senza una convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia o che non sono protetti da una convenzione bilaterale esistente. L’impatto sarà ancora maggiore una volta che l’MLI sarà ratificato dall’Italia, ad eccezione di quei Paesi che si sono riservati il diritto di non applicare l’intero articolo 9 dell’MLI.
Dal 2023 in poi, gli operatori non residenti in Italia devono prestare particolare attenzione nel valutare le operazioni transfrontaliere che coinvolgono soggetti che direttamente o indirettamente possiedono immobili localizzati in Italia.
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